PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 76. - (Regolarizzazione contributiva). - 1. Le piccole e medie imprese, nonché gli artigiani e i datori di lavoro artigiano, debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 2005, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori, previa presentazione della domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in venti rate consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 30 settembre 2006, e le successive da versare con cadenza semestrale a decorrere dal 31 marzo 2007, secondo modalità fissate dagli enti stessi. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso dell'1 per cento annuo per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi può avvenire anche in un'unica soluzione, entro la medesima data, mediante il pagamento attualizzato al tasso di interesse legale della quota capitale dovuta in base alle predette venti rate. La suddetta regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagati. Si applicano i commi 230 e 232 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
      2. Possono essere regolarizzati anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolate, per la parte del debito contributivo dovuto da parte dei soggetti indicati e rimasto

 

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insoluto alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

      2. La riscossione dei crediti di cui all'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, è sospesa nei confronti delle aziende che si avvalgono della regolarizzazione contributiva di cui alla presente legge.
      3. Le disposizioni vigenti in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ivi compresi gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive di cui dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, non si applicano nei confronti di coloro che aderiscono alla regolarizzazione contributiva di cui alla presente legge.